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Bonus idrico 2021 ed altri vantaggi fiscali per un uso consapevole dell’acqua

02.03.2021

Importanti novità dalla Legge di Bilancio 2021: bonus fiscali per razionalizzare il consumo di acqua e bottiglie di plastica

L’art. 1 della Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio per il 2021) ha introdotto due nuovi bonus fiscali aventi quale “comune denominatore” l’acqua, ma le cui finalità sono ben distinte poiché puntano

 

  • il primo a efficientare il consumo di acqua per uso sanitario
  • il secondo a ridurre il consumo delle bottiglie di plastica nelle quali l’acqua viene commercializzata.

 

Contenuti, ambiti di applicazione e termini di validità dei due bonus sono ben diversi.

 

1. Il nuovo “bonus idrico”

 

1.1 Soggetti ammessi

I commi da 61 a 65 hanno istituito il nuovo bonus “idrico”, a favore delle sole persone fisiche residenti in Italia (sono quindi escluse le società e gli enti).

 

1.2. Oggetto del “bonus”

È rivolto agli interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

 

Non sono pertanto incentivabili gli interventi di nuova installazione, ma solo quelli di sostituzione di apparati già esistenti con nuovi apparati dotati delle caratteristiche previste dalla legge.

Le spese ammesse al bonus “idrico” sono quelle sostenute per:

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi opere idrauliche e murarie collegate e smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi eventuali opere idrauliche e murarie collegate e smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

 

1.3 Importo del “bonus”

Questo bonus è riconosciuto - fino ad esaurimento delle risorse (presso il Ministero dell’Ambiente è istituito un fondo di 20 milioni di euro) - nella misura massima di euro 1.000 per ciascun beneficiario e dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2021.

La legge precisa che il bonus idrico non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

1.4 Attuazione demandata a un Decreto ministeriale

Entro il 1° marzo 2021 avrebbero dovuto essere definiti, con decreto del Ministro dell’ambiente, modalità e termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio. L’articolo verrà aggiornato quando sarà approvato il nuovo decreto ministeriale.

 

2. Credito d’imposta per il filtraggio dell’acqua potabile

I commi da 1087 a 1089 hanno poi introdotto il credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile, al fine di razionalizzarne l’uso e di ridurre il consumo di plastica delle bottiglie.

 

2.1 Soggetti ammessi

Di questo “bonus” possono beneficiare non solo le persone fisiche, ma anche i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

A differenza del primo “bonus”, quindi, la platea è molto ampia.

 

2.2 Oggetto del “bonus”

Il “bonus” spetta con riferimento alle spese sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

 

2.3 Importo del “bonus”

Le spese sono agevolate fino a un ammontare complessivo non superiore a:

 

  • 1000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
  • 5000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.

 

Il credito d’imposta spetta nella misura del cinquanta per cento delle spese sostenute.

Pertanto, la misura massima del “bonus” sarà pari a:

 

  • 500 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
  • 500 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.

 

La misura è in sé contenuta, ma occorre anche considerare che gli apparati al cui acquisto e installazione è rivolta hanno anch’essi costi abbastanza contenuti.

 

L’importo complessivo stanziato è di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

2.4 Attuazione demandata all’Agenzia delle Entrate

Al fine del rispetto del limite di spesa di cui sopra, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Il termine per l’emanazione è scaduto il 30 gennaio 2021 ed è quindi auspicabile che il Provvedimento venga approntato senza ulteriore ritardo.

 

2.5 Monitoraggio dell’ENEA con comunicazione telematica

E’ altresì previsto che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi, le informazioni su questi ultimi siano trasmesse per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che dovrà a sua volta relazionare i Ministri dell’ambiente, dell’Economia e finanze e dello Sviluppo economico.

 

Conclusioni

Continueremo a seguire con attenzione l’iter attuativo dei due “bonus” qui illustrati, considerata la loro importante valenza ambientale e sociale.

È infatti a tutti ben nota l’urgente necessità di razionalizzare il consumo di acqua e di conseguire una drastica riduzione dei consumi di plastica, che in parte viene purtroppo riversata nell’ambiente.

Gli incentivi ora varati aiuteranno a perseguire tali obiettivi e a favorire significativi risparmi di spesa, derivanti anche dal fatto che l’acqua potabile degli acquedotti è economica e mediamente molto controllata e di elevata qualità.

 

Articolo di Stefano Baruzzi
Dottore commercialista e revisore legale, esperto di fiscalità immobiliare.
Responsabile Real Estate Contracts, Tax & Fiscal, Morning Capital Srl.

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