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Superbonus fiscale del 110%: lo stato dell’arte

27.10.2020

Il varo del “Superbonus e delle altre importanti misure connesse alle detrazioni per l’efficientamento dei fabbricati ha generato moltissimo interesse, in linea con gli straordinari obiettivi macroeconomici (di PIL, occupazionali, ambientali e di risparmio energetico) sottesi.

In questo nuovo contributo intendiamo “tirare le somme”, al termine della “prima fase” – di emanazione delle regole e di loro studio -, durata ben 5 mesi, alla quale ci si attende faccia ora finalmente seguito l’avvio in quantità degli interventi “Super incentivati”.

Superecobonus: lo stato dell’arte

Con il 20 ottobre 2020 possiamo idealmente considerare conclusa la prima fase del “Superbonus”, avviata lo scorso 19 maggio con l’emanazione del D.L. “Rilancio” ed i suoi articoli 119 e 121 che hanno rivoluzionato il quadro delle detrazioni per l’efficientamento dei fabbricati.

 

Il 20 ottobre è entrato in vigore anche il D.M. “Asseverazioni”, ultimo dei provvedimenti che, a vario titolo, concorrono a delimitare il nuovo perimetro normativo.

Oltre al predetto D.M., il quadro delle nuove regole è composto dal D.M. “Requisiti tecnici” – entrato in vigore il 5 ottobre 2020 -, dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8.8.2020 e del 12.8.2020, dagli articoli 119 e 121 del D.L. “Rilancio” e da una serie di ulteriori norme di legge che, pur se relative al diritto condominiale e a quello edilizio – urbanistico, incidono anche sull’efficientamento e sono state emanate nell’iter di emanazione e conversione degli altri importanti Decreti Legge ”Estivi”, precisamente il D.L. “Semplificazioni” e il D.L. “Agosto”, quest’ultimo da poco convertito in legge.

Sul piano della prassi interpretativa, sono state pubblicate la Guida agenziale, la prima circolare agenziale (n. 24/E dell’8.8.2020), alcune risoluzioni e, settimanalmente, risposte a interpelli, FAQ dell’AdE e dell’Enea.

 

Senza dimenticare gli importanti chiarimenti forniti a fine settembre dal Governo, attraverso il Sottosegretario alle Finanze, in una serie di “Question Times” alla Camera. Il tutto corredato da articoli e guide di commento delle varie testate, generaliste e specialistiche, oltre che da seminari illustrativi.

 

A breve, è peraltro atteso in Gazzetta Ufficiale anche un ulteriore Decreto del Ministro dello Sviluppo, in qualche modo connesso con quanto sopra perché volto ad attuare le regole e la tariffa con la quale si incentiverà la produzione di energia pulita per l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili, al fine di favorire la transizione energetica ed ecologica del sistema elettrico del nostro Paese, con benefici ambientali, economici e sociali per i cittadini.

 

Tale Provvedimento renderà così operativa una misura, introdotta nel dicembre 2019 con il D.L. “Milleproroghe”, che consente di costituire l’autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio, e le comunità energetiche, a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti locali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello dei condomini.

 

Le nuove sfide

In effetti, il bagaglio di conoscenze che viene richiesto a consulenti, imprese e privati è davvero notevole, per articolazione e complessità, e da maneggiare con grande cura per via delle difficoltà interpretative e applicative che presenta, con conseguenti rischi e responsabilità, a fronte di una posta in gioco davvero molto elevata sol che si consideri che gli oneri legati a queste recenti misure (ci riferiamo al solo Superbonus), per il solo 2021, ammontano a ben Euro 1,3 miliardi, cui si aggiungono circa 6 miliardi complessivi per il 2022 e il 2023, e così via per gli anni successivi (cfr. art. 16 quater, u.c., del D.L. “Rilancio” convertito).

 

Le nuove detrazioni presentano, senza dubbio, molte caratteristiche nuove - diverse e più impegnative - rispetto a quelle che le hanno precedute e che sono tuttora in vigore, e richiedono un approccio molto integrato fin dall’inizio, ben più di quanto accadeva in passato con i “vecchi” bonus, fra professionisti dell’area tecnica e di quella fiscale, senza poi dimenticare il ruolo fondamentale che sarà rivestito dalle banche (e, in subordine, da altri intermediari finanziari) in ragione della ormai generalizzata possibilità di cedere i crediti d’imposta derivanti da quasi tutte le detrazioni in vigore (Superbonus, eco – bonus, sisma – bonus, bonus – facciate, recupero edilizio e impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica dei veicoli elettrici).

 

Dunque, (ancor più) elevata professionalità ed integrazione multidisciplinare (tecnica, fiscale, finanziaria, giuridica) sono le “parole d’ordine” che caratterizzano in questo momento la materia.

Uno sforzo non banale dovrà essere fatto, in particolare, dai commercialisti e da altri soggetti di estrazione amministrativo – fiscale (ad es., i consulenti del lavoro) per impadronirsi sufficientemente del bagaglio, vasto ma fondamentale, di nozioni tecniche sottese ed avvicinarsi, in tal modo, ai professionisti dell’area tecnica al fine di convergere unitariamente verso la corretta applicazione delle nuove regole. Specularmente, e per le medesime ragioni, uno sforzo evolutivo verso l’acquisizione di nozioni di carattere fiscale è richiesto ai tecnici.

 

L’ambito di applicazione del “Superbonus” 110 per cento

 

Allo stato, pur non essendo stato ancora chiarito tutto – esistono, infatti, zone buie e non poche riserve su alcune restrizioni enunciate dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo -  il campo applicativo del “Superbonus” è essenzialmente riferibile

  • ai condomini veri e propri,
  • alle abitazioni unifamiliari,
  • a situazioni “intermedie” rappresentate dalle abitazioni “a schiera

e da altre tipologie di unità immobiliari residenziali caratterizzate dal fatto di essere inserite in edifici plurifamiliari ma, al contempo, di essere dotate di accessi autonomi e di impianti indipendenti.

 

Abitazione principale o secondaria?

 

Non rileva che si tratti di abitazione “principale” o “secondaria”: entrambe sono ammesse al Superbonus, ma fino a un massimo di due unità immobiliari per singolo soggetto, limitazione questa spesso facilmente superabile in modo del tutto legittimo.

 

Super ecobonus e sisma bonus

 

A tutti questi immobili si rende applicabile il 110 per cento, nella duplice forma del “Super - ecobonus” e del “Super - sismabonus”, con la possibile combinazione di interventi “trainanti” (cappotto e/o impianto termico o prevenzione sismica) e di interventi “trainati” (serramenti, coibentazioni, collettori e schermature solari, controlli da remoto, pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo, punti di ricarica dei veicoli elettrici e altro ancora).

 

Casi esclusi dal provvedimento

 

Restano invece tagliati fuori, quasi interamente, l’ambito degli immobili non residenziali, quello degli immobili residenziali posseduti da società immobiliari o da soggetti diversi dalle persone fisiche e quella fetta di fabbricati “cielo – terra” che non configurano un condominio in senso stretto perché posseduti da un unico soggetto, anche se persona fisica.

 

Quasi tutto ancora da chiarire è anche l’esatto ambito applicativo del Superbonus per i soggetti del “terzo settore”.

 

L’ambito di applicazione delle altre detrazioni

 

Se, come detto, importanti tipologie di immobili restano escluse dal Superbonus (110 per cento), resta importante il ruolo “suppletivo” che possono rivestire le “altre detrazioni”, ancora in vigore.

Queste, comunque offrono percentuali assai significative di recupero delle spese (dal 50 al 90 per cento) e la possibilità (anche esse, al pari del Superbonus) di essere oggetto:

  • di sconto in fattura da parte del fornitore e/o di cessione del credito a una banca o ad altro intermediario o ad altri soggetti ancora (sia da parte del fornitore che del contribuente),
  • nonché di successiva cessione, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, sia pure con recupero su un arco di tempo più lungo (in genere, 10 anni anziché cinque), ma a fronte di minori requisiti da soddisfare rispetto al Superbonus.

Commento

Occorre, però, che la razionalità prenda il sopravvento e che non venga respinta ogni ipotesi di intervento che non possa fruire del Superbonus, come invece in questa prima fase capita, non di rado, di rilevare, con un singolare, ma prevedibile, effetto di cannibalizzazione da parte del Superbonus rispetto alle altre detrazioni, essendo anche queste ultime in grado di generare un elevato valore immobiliare, in termini di minori costi gestionali e di maggiore commerciabilità dell’immobile, senza ovviamente trascurare i benefici ambientali e di confort.

 

In questo contesto così variegato e complesso (molte tipologie di detrazioni, ciascuna con tipologie di interventi e di immobili, regole, adempimenti, limiti di spesa, soggetti ammessi diversi dall’una all’altra), ai professionisti – tecnici e fiscalisti – viene richiesta anche capacità di analisi e di inventiva, al fine di “comporre” il miglior quadro possibile, “combinando” fra loro, in modo ottimale, le singole detrazioni e i singoli interventi con il fine di ottimizzare il rendimento per il “cliente – contribuente”.

 

Nell’ottica di cui sopra, è però anche necessario che il Governo proroghi per tempo, mantenendo quanto meno le attuali percentuali, le “vecchie” detrazioni, quasi tutte in scadenza il 31 dicembre 2020 (recupero edilizio, eco – bonus, bonus facciate, ma anche il bonus mobili collegato al recupero edilizio).

 

Articolo di Stefano Baruzzi
Dottore commercialista e revisore legale, esperto di fiscalità immobiliare.
Responsabile Real Estate Contracts, Tax & Fiscal, Morning Capital Srl.

 

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